Basilicata, autorizzazione impianti rifiuti

La regione Basilicata, con legge n. 6/2025, modifica la legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati.

In particolare, la legge, in vigore dal 22 gennaio 2025, integra l’articolo 17 “Principi per l’autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati allo smaltimento o al trattamento o al recupero dei rifiuti nel territorio regionale” richiedendo al proponente, prima del rilascio dell’autorizzazione degli impianti rifiuti, di presentare all’autorità competente:

  • un quadro economico finanziario asseverato che ne attesti la congruità,
  • una dichiarazione resa da un istituto bancario di disporre delle risorse necessarie per la realizzazione dell’impianto.

La legge è composta, oltre all’entrata in vigore (art. 2), da un solo articolo che si riporta:

Dopo il comma 10 ter dell’articolo 17 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 è aggiunto il seguente comma 10 quater:

“10 quater. Prima del rilascio del titolo autorizzativo per le nuove istanze di realizzazione e gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, la Società proponente deve presentare all’Autorità competente:

  • a) quadro economico finanziario del progetto asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 oppure da una società di revisione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che ne attesti la congruità;
  • b) dichiarazione resa da un istituto bancario attestante che il soggetto proponente l’impianto dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all’investimento per la realizzazione dell’impianto.”.

Legge Regionale 7 gennaio 2025, n. 6

Integrazione alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto).

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