La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20746/2026, si è pronunciata sull’abbandono di rifiuti e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
La Corte ha stabilito che la sospensione della patente introdotta nel 2025 per l’abbandono di rifiuti non può essere applicata retroattivamente.
A tal riguardo, in relazione alla fattispecie di abbandono di rifiuti (ex art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006), il decreto legge 116/2025 ha introdotto una novità: quando l’abbandono avviene con veicolo a motore, si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da 4 a 6 mesi.
Nel caso di specie, l’imputato aveva gettato una cassetta di legno in un vallone il 13 marzo 2024, quindi prima dell’entrata in vigore del Dl 116/2025, e per tale condotta il Tribunale aveva applicato la sanzione dell’ammenda e della sospensione della patente.
La Corte, accogliendo il ricorso, ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale limitamente alla sospensione della patente, che viene cancellata, in osservanza del principio di legalità e del divieto di retroattività delle norme penali più sfavorevoli.

