La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 506/2026, si è pronunciata sulla configurabilità del reato di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, ex 452‑quaterdecies c.p..
In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) è stato ribadito che:
- la natura non pericolosa dei rifiuti è irrilevante: il reato punisce l’illiceità della gestione, non la pericolosità del materiale;
- l’ingente quantità va valutata:
- non solo sul volume complessivo dei rifiuti (nel caso oltre 1000 tonnellate),
- ma anche su organizzazione dei mezzi, continuità e durata dell’attività abusiva;
- l’ingiusto profitto non richiede una soglia minima: basta qualsiasi vantaggio economico.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la responsabilità (dichiarando inammissibili i ricorsi degli imputati) riguardante la gestione di un sito abusivo di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (costituiti principalmente da detriti e macerie edili, terre e rocce da scavo) e nel successivo trasporto e conferimento di ingenti quantitativi con modalità elusive della tracciabilità (mancata pesatura, indicazione di quantità inferiori).

