Cassazione penale, responsabilità gestore bar per rumori

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16966/2026, si è pronunciata sulla resposabilità del gestore di bar per rumori degli avventori.

Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen., la condotta del gestore di un pubblico esercizio (nella specie, di un bar) che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso all’Autorità od allo “ius excludendi”, che la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.

In motivazione, la Corte ha precisato che non si configura la contravvenzione di cui all’art. 659, comma secondo, cod. pen., non rientrando la gestione di un bar, i cui frequentatori abbiano causato schiamazzi anche in orario notturno, tra le professioni o i mestieri rumorosi.

La Corte, in generale ha più volte affermato che, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra:

  • A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;
  • B) il reato di cui al comma 1 dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;
  • C) il reato di cui al comma 2 dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.

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