Cassazione penale, trasporto illecito di rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44014/2023, si è pronunciata sulla non occasionalità della condotta nella fattispecie di trasporto illecito di rifiuti.

In particolare, la Cassazione ha stabilito che: “Il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, dall’utilizzo di mezzi indicativi di professionalità e stabilità nell’esercizio di tale attività.

Inoltre, la Corte ricorda, come precisato da altra sentenza, che “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale”.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato ritenuto responsabile tra l’altro del reato di cui agli artt. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 per aver trasportato a bordo di un autoveicolo e senza la necessaria autorizzazione rifiuti speciali non pericolosi.

Per la Corte, correttamente il Tribunale sottolineando l’eterogeneità e il quantitativo dei rifiuti trasportati dal ricorrente, che occupavano tutto l’abitacolo e il cofano del veicolo dallo stesso condotto, ha dato atto, sia pure implicitamente ma comunque in modo chiaro e inequivoco, della non occasionalità della condotta di trasporto illecito, in quanto presupponente logicamente una preliminare attività di prelievo e raggruppamento, idonea a escludere l’occasionalità della condotta.


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