Nella GUUE del 17 ottobre 2025 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2083, che semplifica il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).
Il regolamento apporta modifiche al regolamento (UE) 2023/956 e tra le novità si segnala il nuovo articolo 2 bis (Esenzione de minimis) che prevede una esenzione dagli obblighi CBAM tramite una soglia unica basata sulla massa, in particolare:
Esenzione per importatori sotto soglia
- Gli importatori (inclusi i dichiaranti CBAM autorizzati) sono esentati dagli obblighi del regolamento se, in un anno civile, la massa netta totale delle merci importate non supera la soglia unica indicata nell’Allegato VII, punto 1 (50 tonnellate di massa netta).
- L’esenzione deve essere dichiarata nella dichiarazione doganale.
Obblighi in caso di superamento della soglia
- Se la soglia viene superata durante l’anno civile, l’importatore è soggetto a tutti gli obblighi CBAM per tutte le emissioni incorporate nelle merci importate in tale anno civile pertinente.
Revisione annuale della soglia
- Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione valuta se la soglia garantisce che l’esenzione si applichi a non oltre l’1% delle emissioni incorporate nelle merci e nei prodotti trasformati importati.
- Se la soglia si discosta di oltre 15 tonnellate, la Commissione adotta atti delegati per modificare la soglia unica basata sulla massa, con effetto dal 1° gennaio dell’anno civile successivo.
Esclusioni
- L’articolo in commento non si applica alle importazioni di energia elettrica o idrogeno.
Per altre novità si rimanda alla new: CBAM, Consiglio Ue adotta semplificazioni
Regolamento Unione Europea 8 ottobre 2025, n. 2083
Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, (Testo rilevante ai fini del SEE)