Consiglio di Stato, attività di pulizia manutentiva

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4691/2025, si è pronunciato in merito all’attività di pulizia manutentiva e produttore iniziale di rifiuti.

La questione controversa riguarda l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 2-bis come produttore iniziale di rifiuti di una società che svolge attività di gestione e manutenzione di impianti di depurazione, ai sensi del comma 8 dell’articolo 212 del d.lgs. 152/2006.

Nel caso di specie, secondo il Tar, che accoglieva il ricorso della società, la lettura sistematica delle disposizioni in materia consente di affermare che il soggetto cui è affidata l’attività di gestione e manutenzione di impianti di depurazione sia da considerare produttore iniziale.

Diversamente, il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del Tar, ha affermato che le operazioni necessarie per la manutenzione dei depuratori non possono essere qualificate come svolte dal produttore iniziale.

Nel dettaglio, nella sentenza del consiglio di Stato, si legge:

L’iscrizione all’Albo costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che il relativo possesso determina l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione.

Quanto alla qualifica di produttore iniziale (art 183 lett f) d.lgs. 152/2006, questa è riferita al soggetto che con la sua attività produce rifiuti ed al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) come anche a chi effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Dal dato testuale emerge quindi con sufficiente evidenza che le operazioni necessarie per la manutenzione dei depuratori non possono essere qualificate come svolte dal produttore iniziale atteso che il rifiuto nello specifico è già esistente in natura e l’impresa si occupa della sua rimozione ai fini del trasporto.

Va ancora rilevato che in base al disposto dell’art 230, comma 5, d.lgs.152/2006 il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298; in particolare l’art. 212, comma 5, d.lgs. 152/2016 fa espresso riferimento all’iscrizione come requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto.

Ne emerge pertanto un regime specifico per coloro che svolgono attività di pulizia manutentiva che è attività diversa da quella di produttore iniziale proprio in considerazione della diversa origine dei rifiuti prodotti.


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