Consiglio di Stato, autorizzazione unica impianti rifiuti

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8572/2025, si è pronunciato sulla portata dell’autorizzazione unica per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

L’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che l’autorizzazione unica per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

Tale autorizzazione ha natura di atto di assenso unico e complessivo, idoneo a sostituire tutti i titoli edilizi e urbanistici necessari alla realizzazione delle opere funzionali all’impianto, comprese quelle di accesso e viabilità. Invero, la conferenza di servizi convocata ai sensi della norma citata rappresenta la sede deputata alla valutazione integrata di tutti i profili rilevanti – edilizi, ambientali, urbanistici e paesaggistici – con la conseguenza che l’esito favorevole del procedimento di autorizzazione unica assorbe ogni altro titolo abilitativo comunale.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar e respinge l’appello di un Comune che emetteva un’ordinanza di demolizione di opere edilizie, sostanziatesi nella realizzazione di un “tratto di strada privata, in quanto risultano espressamente ricomprese tra le prescrizioni e gli interventi accessori previsti dal titolo autorizzatorio.

Ne consegue, prosegue il Consiglio di Stato, che l’amministrazione comunale non poteva legittimamente qualificare le opere contestate come autonome e abusive, in quanto eseguite nell’ambito e in attuazione di un titolo unico legittimante.


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