Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7084/2025, in materia di inquinamento si è pronunciato sulla distinzione tra misure di prevenzione e misure di messa in sicurezza di emergenza.
In termini generali, la distinzione fra misure di prevenzione, che si possono imporre al proprietario incolpevole, e misure di messa in sicurezza di emergenza, che invece presuppongono l’accertamento della responsabilità, non è ontologica, nel senso che si tratta di misure che – riguardate in sé e per sé, ovvero senza una valutazione del contesto – sono sostanzialmente identiche, essendo accomunate, secondo logica, dal medesimo obiettivo, di evitare l’aggravarsi del danno.
Ciò posto, il criterio distintivo fra le due fattispecie va ricavato argomentando dalle norme generali del sistema: il principio in questione è quello di solidarietà e buona fede di cui agli artt. 2 Cost. e 1176 c.c., norma specifica in materia di obbligazioni nei rapporti di diritto privato ma applicabile anche nei rapporti di diritto pubblico caratterizzati dall’accertamento della violazione di obbligazioni pubbliche che implicano la responsabilità del privato con conseguente applicazione di una misura amministrativa, di norma, coincidente con una sanzione, nella specie, avente valenza ripristinatoria (cfr anche art 1, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990).
Tale principio di buona fede impone di attivarsi a protezione delle posizioni giuridiche altrui se ciò si possa fare senza apprezzabile sacrificio.
Cosa in concreto costituisca “non apprezzabile sacrificio” non si può poi dire a priori: secondo comune esperienza, esso coinciderà di solito con misure semplici e di costo economico, come risulta dal fatto obiettivo per cui le misure di prevenzione di norma si adottano nell’immediatezza dell’evento e quindi non presuppongono la caratterizzazione e, per conseguenza, l’esatta conoscenza dell’inquinamento sul quale si interviene, ma non è detto che sia sempre così, potendosi fare il caso di un incidente verificatosi in uno stabilimento che lavora abitualmente una data sostanza inquinante e pertanto dispone per propria organizzazione di presidi tecnicamente più sofisticati che può immediatamente mettere in campo.
Dato però che la non colpevolezza si presume, dovrà essere l’amministrazione, attraverso una corretta e completa istruttoria, ad attivarsi non solo per individuare le misure da adottare a titolo di prevenzione, ma anche a dimostrare che esse, in rapporto alla situazione concreta e ai mezzi di cui l’obbligato dispone, rappresentano qualcosa di esigibile appunto perché per quello specifico obbligato metterle in atto rappresenta un sacrificio di entità non apprezzabile.