Consiglio di Stato, rinnovo autorizzazione rifiuti e normativa sopravvenuta

Il Consiglio diStato, con la sentenza n. 7532/2025, si è pronunicato sul rinnovo delle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti e normativa sopravvenuta.

In base ad una lettura sistematica delle disposizioni normative rilevanti in subiecta materia e tenendo conto della ratio delle norme attributive dei relativi poteri alla p.a., anche in sede di rinnovo delle autorizzazioni come quelle originariamente rilasciate per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti, per il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione e per il recupero ambientale con terre e rocce di scavo, debba essere riconosciuta alla amministrazione la facoltà di procedere alla verifica della compatibilità urbanistica e ambientale delle attività oggetto di rinnovo, in relazione alla normativa sopravvenuta in materia ambientale e urbanistica e ai vincoli medio tempore eventualmente istituiti, tenendo conto che l’oggetto della autorizzazione concerne attività potenzialmente inquinanti rispetto alle quali, oltre alle legittime esigenze della produzione (riconosciute e tutelate dall’art. 41 Cost.), deve essere valutata la compatibilità delle predette attività con la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione e dell’ambiente (art. 9, commi 2 e 3, Cost.).

Nel caso di specie, la società appellante titolare di un complesso produttivo per la gestione dei rifiuti inerti faceva istanza di rinnovo per ulteriori dieci anni dei titoli abilitativi, ma veniva rigettata dall’autorità compentente per “mancata compatibilità urbanistica ed ambientale degli impianti”: provvedimento di rigetto ritenuto leggitimo poi dal Tar.

Il Consiglio di Stato ha comunque accolto il ricorso della società e annullato il provvedimento impugnato in quanto viziato da eccesso di potere, in relazione al dedotto profilo di difetto di istruttoria, facendo tuttavia salvi i successivi provvedimenti della amministrazione, nei quali potranno essere individuate dalle amministrazioni interessate, secondo le rispettive competenze, le prescrizioni e le condizioni necessarie a rendere la prosecuzione delle attività svolta dalla società appellante compatibile con le esigenze di tutela ambientale e dei vincoli gravanti, a vario titolo, sull’area in questione.


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