Pubblicata nella GU del 7-10-2025 la Legge 3 ottobre 2025, n. 147 di conversione del Dl n. 116/2025, che rivede la disciplina penale, inasprendo le sanzioni, per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti.
- Sintesi
- Modifiche al Testo Unico Ambientale (art. 1)
- Raee (art. 1-bis)
- Modifiche al codice penale (art. 2)
- Interdizione / Decadenza (art. 2-bis)
- Arresto in flagranza differita (art. 3)
- Operazioni sotto copertura (art. 4)
- Amministrazione giudiziaria (art. 5)
- Responsabilità 231 (art. 6)
- Getto o abbandono di rifiuti sulla strada (art. 7)
- Bonifica nella Terra dei Fuochi (art. 9)
- Testo
Sintesi
Il decreto legge n. 116/2025 (in vigore dal 9 agosto 2025), come convertito dalla Legge 147/2025 (in vigore dall’8 ottobre 2025) è composto da 15 articoli e apporta modifiche al Codice Penale, Codice di Procedura Penale, Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), Codice della Strada e normative speciali.
In sede di conversione, il testo è stato modificato inserendo disposizioni in materia di RAEE, interdizioni per i condannati per taluni reati ambientali e interventi straordinari a favore delle aree del Sud.
In particolare, si segnalano:
Modifiche al Testo Unico Ambientale (art. 1)
L’articolo reca modifiche al Codice dell’ambiente (dlgs n. 152/2006) e rivede la tutela penale dell’ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti – tramite disposizioni che rafforzano la risposta sanzionatoria rispetto alle ipotesi di reato – prevedendo tra l’altro, tre reati:
- l’abbandono di rifiuti non pericolosi, di natura contravvenzionale (art. 255),
- il delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (nuovo articolo 255-bis),
- il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi (nuovo articolo 255-ter).
L’articolo, infatti, inasprisce le sanzioni penali, anche con il passaggio da contravvenzione a delitto per alcune delle fattispecie di reato più gravi, e prevede un aggravamento delle sanzioni a carico delle imprese.
A tal riguardo, il reato di cui all’art. 256 c. 1 del d.lgs. 152/2006 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” rimane punibile come contravvenzione la condotta base, ma se i fatti riguardano rifiuti pericolosi diventa un delitto punibile con la reclusione. La fattispecie penale riguarda chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
Da segnalare, inoltre, l’introduzione della sanzione accessoria di sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali per violazioni degli obblighi di tenuta del registro cronologico di carico e scarico, ex art. 258 d.lgs. 152/2006.
L’articolo, infine, reca modifiche alla fattispecie di reato di combustione illecita di rifiuti di cui all’art. 256-bis, mediante la previsione di un più grave trattamento sanzionatorio ove si verifichino determinate conseguenze, nonché di spedizione transfrontaliera illegale (articolo 259 TUA) introducendo anche una circostanza aggravante per fatti commessi nell’ambito di un’attività di impresa (articolo 259-bis TUA).
Raee (art. 1-bis)
L’articolo, introdotto in sede di conversione, modifica la disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In particolare, oltre a recare disposizioni volte a semplificarne la raccolta e il deposito integra l’apparato sanzionatorio amministrativo connesso a tale disciplina.
Tra l’altro si prevede che, contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso l’acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.
Modifiche al codice penale (art. 2)
L’articolo apporta modifiche al codice penale tra l’altro per un coordinamento normativo con le norme introdotte dall’articolo 1.
Tra le modifiche, si esclude la causa di non punibilità per tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., per la commissione di taluni reati ambientali e si introduce una nuova fattispecie aggravata relativa ai delitti di traffico e abbandono di materiale radioattivo e di traffico illecito di rifiuti.
Interdizione / Decadenza (art. 2-bis)
L’articolo, introdotto in sede conversione, stabilisce, nei confronti di soggetti condannati in via definitiva per taluni reati ambientali. l’interdizione temporanea ovvero la decadenza da talune licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, elencate dal medesimo articolo. Si prevede, altresì, nei confronti dei medesimi soggetti condannati, il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Arresto in flagranza differita (art. 3)
L’articolo apporta modifiche all’articolo 382-bis c.p.p. inserendo l’ipotesi di arresto in flagranza differita per i reati previsti in materia ambientale di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies c.p., nonché nei casi di nuova introduzione o modificati dall’articolo 1 del decreto riferiti al decreto legislativo n. 152 del 2006.
Operazioni sotto copertura (art. 4)
L’articolo prevede l’ampliamento anche ai reati ambientali (reati di inquinamento ambientale,..) dell’istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura.
Amministrazione giudiziaria (art. 5)
L’articolo apporta modifiche all’articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011), inserendo l’ipotesi di amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili anche per i reati previsti in materia ambientale.
Responsabilità 231 (art. 6)
L’articolo apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità da reato dell’ente e in particolare all’articolo 25-undecies, dedicato alle sanzioni penali in materia ambientale.
Tra le modifiche, sono aumentate le sanzioni pecuniarie previste per talune violazioni e ampliata la lista dei reati che danno luogo a illeciti amministrativi per gli enti.
Getto o abbandono di rifiuti sulla strada (art. 7)
L’articolo, unitamente alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, razionalizza la vigente disciplina in tema di getto o abbandono di rifiuti sulla strada, condotta sanzionata sia dal testo unico ambiente che dal codice della strada.
Bonifica nella Terra dei Fuochi (art. 9)
L’articolo individua le misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi.
Testo
Legge 3 ottobre 2025, n. 147
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (GU Serie Generale n.233 del 07-10-2025)
Testo coordinato del Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116
Testo del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 183 dell’8 agosto 2025), coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.». (GU Serie Generale n.233 del 07-10-2025)