Dl sicurezza sul lavoro convertito pubblicato in Gazzetta

Pubblicata nella GU del 30/12/2025 la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, che converte il dl n. 159/2025 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

La legge 198/2025, in vigore dal 31 dicembre 2025, ha apportato modifiche al decreto legge 159/2025, entrato in vigore lo scorso 31 ottobre 2025, tra cui in materia di formazione nel Turismo e patente a crediti.

Per quanto di interesse, del decreto legge, come convertito, si segnalano i seguenti articoli:

  • Art. 1 – Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL
  • Art. 1-bisFormazione nel Turismo: la norma, introdotta in sede di conversione, stabilisce che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico si concludono entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione se si tratta di somministrazione di lavoro (art. 1-bis).
  • Art. 2 – Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità
  • Art. 3 – Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
    • Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato devono fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento, anche in formato digitale, dotata di un codice univoco anticontraffazione e utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente. Previsto, inoltre, l’aumento della sanzione in caso di mancanza della patente a crediti, che passa da € 6.000 a € 12.000.
  • Art. 4 – Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
  • Art. 5 – Interventi in materia di prevenzione e di formazione
  • Art. 7 – Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
  • Art. 10 Disposizioni in materia di norme UNI
    • Nell’articolo 30 del dlgs 81/2008 (Modelli di organizzazione e di gestione) si richiama ora la norma “UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024” vigente che aveva sostituito il “British Standard OHSAS 18001:2007”.
    • Prevista la promozione della stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro.
  • Art. 13 Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
    • Modificato l’articolo 5 del Dl 179/20212 (Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti) prevedendo che il domicilio digitale degli amministratori non possa coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese già iscritte nel registro delle imprese devono comunicare il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico (commi 3-4).
  • Art. 14 – Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa
  • Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
    • Modificato l’articolo 20, comma 2, lettera i) del dlgs 81/2008 prevedendo che i controlli sanitari previsti dal dlgs 81/2008 o comunque disposti dal medico competente siano computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva (comma 1).
    • Modificato l’articolo 41 del dlgs 81/2008 aggiungendo al comma 2 la lettera e-quater): la sorveglianza sanitaria comprende anche la visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attivita’ lavorative ad elevato rischio infortuni (comma 1).

Legge 29 dicembre 2025, n. 198 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025)

Testo coordinato Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159 

Testo del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 254 del 31 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile». (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025)

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