Dlgs batterie, adeguata normativa al regolamento (UE) 2023/1542

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2026 il decreto legislativo 10 gebbraio 2026, n. 29, che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie.

Sintesi

Il dlgs 29/2026, in vigore dal 7 marzo 2026, stabilisce le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie.

Il regolamento citato, in particolare, stabilisce i requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione.

Il Regolamento si applica a tutte le batterie (comprese batterie portatili, batterie per i veicoli elettrici, batterie industriali, batterie per l’avviamento, l’illuminazione e l’accensione di macchine e quelle per mezzi di trasporto leggeri).

Il dlgs in commento, che si applica alle batterie che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542, è composto da 39 articololi suddivisi in sette Capi:

  • Capo I – Disposizioni generali (artt. 1-5)
  • Capo II – Notifica degli organismi di valutazione della conformità (artt. 6-12)
  • Capo III – Obblighi degli operatori economici (artt. 13-17)
  • Capo IV – Appalti pubblici verdi (art. 18)
  • Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie (artt. 19-33)
  • Capo VI – Sanzioni (art. 34)
  • Capo VII – Disposizioni transitorie e finali

Capo I – Disposizioni generali (artt. 1-5)

Le norme stabiliscono le finalità e l’ambito di applicazione del decreto in oggetto, nonché le relative definizioni, precisando, tra l’altro, che quest’ultimo è adottato al fine di adeguare la normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (articoli 1 e 2).

Inoltre, sono individuate le autorità competenti ai fini delle attività previste dal decreto in parola: Ministero delle imprese e del made in Italy e Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (articolo 3).

Inoltre, viene discplinata l’immissione sul mercato e la libera circolazione delle batterie, stabilendo, tra l’altro, che le batterie possano essere immesse sul mercato solo se conformi al Regolamento europeo, prevedendo, con specifica clausola di salvaguardia, che le batterie immesse legalmente sul mercato prima del 18 febbraio 2024 possano essere commercializzate anche successivamente (articolo 5).

Capo II – Notifica degli organismi di valutazione della conformità (artt. 6-12)

Le norme specificano le competenze, quale autorità di notifica nazionale, del Ministero delle imprese e del made in Italy, responsabile dell’istituzione e della esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità delle batterie alla legislazione di settore e per il controllo degli organismi notificati.

Capo III – Obblighi degli operatori economici (artt. 13-17)

Le norme stabiliscono l’obbligo di traduzione in italiano della dichiarazione di conformità UE delle batterie (articolo 13), nonché i principali obblighi in capo agli operatori economici (articolo 14).

Da segnalare, inoltre, l’articolo 15 in materia di apposizione della marcatura CE, che deve essere apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò non è possibile a causa della natura della batteria, la marcatura deve essere apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria.

Capo IV – Appalti pubblici verdi (art. 18)

In materia di appalti pubblici verdi, la norma prevede che il Mase adotti specifici criteri ambientali minimi e aggiorni i criteri già in vigore relativi a prodotti contenenti batterie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto delegato della Commissione europea, che stabilisce i criteri di aggiudicazione per le procedure di appalto per le batterie, o per prodotti contenenti batterie, sulla base dei requisiti per la sostenibilità (articolo 18).

Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie (artt. 19-33)

Le norme prevedono obblighi e obiettivi di raccolta a carico di operatori privati (produttori di batterie, direttamente o attraverso i sistemi collettivi di gestione), stabilendo, tra l’altro, che il calcolo dei tassi di raccolta sia effettuato annualmente dal Centro di coordinamento batterie (articolo 19).

Inoltre, viene prevista l’istituzione del Registro dei produttori di batterie, (parte integrante del Registro nazionale dei produttori in sostituzione del Registro
nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo n. 188 del 2008.

L’iscrizione al predetto Registro presso la Camera di commercio di competenza è obbligatoria per i produttori che immettono batterie sul mercato nazionale,
comprese quelle incorporate in apparecchi o veicoli. Viene, inoltre, previsto che gli oneri relativi alla realizzazione e alla tenuta del suddetto Registro siano a carico dei produttori di batterie (articolo 20).

Viene disciplinata anche la responsabilità estesa dei produttori, disponendo, tra l’altro, che in capo ai produttori grava la predetta responsabilità per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio nazionale.

A carico dei produttori è imposto il versamento di un contributo finanziario per i prodotti immessi sul mercato nazionale diretto a coprire i costi, tra l’altro, della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e delle analisi merceologiche sui flussi di rifiuti urbani indifferenziati, nonché i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti (articolo 25).

Capo VI – Sanzioni (art. 34)

L’articolo disciplina le sanzioni amministrative irrogabili agli operatori economici che violano le prescrizioni in materia di sostenibilità, prestazioni, sicurezza, raccolta, riciclaggio e seconda vita delle batterie, nonché sulle relative informazioni previste (articolo 34).


Testo

Decreto Legislativo 10 febbraio 2026, n. 29 

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. (GU Serie Generale n.54 del 06-03-2026)

Torna in alto