F-GAS, requisiti attestati di formazione apparecchiature mobili

Nella GUUE del 19/9/2025 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893, che stabilisce i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche riguardanti apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Il regolamento, in vigore dal 9 ottobre 2025, si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:

  • a) manutenzione, assistenza o riparazione delle apparecchiature di condizionamento d’aria nei veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE e delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram contenenti gas fluorurati a effetto serra o le sostanze alternative idrocarburi o diossido di carbonio (CO2);
  • b) controlli delle perdite delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram contenenti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573;
  • c) recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram e dalle apparecchiature di condizionamento d’aria in veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE;
  • d) recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, non disciplinate dalla lettera c), che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE.

Il regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante delle apparecchiature in questione.

Gli Stati membri devono provveder affinché i titolari di attestati rilasciati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008 (abrogato dal regolamento in commento) siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per gli attestati specificati nell’allegato I.


Regolamento Unione Europea 17 settembre 2025, n. 1893

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, del 17 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali attestati per quanto riguarda determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione

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