Il Mase, con decreto 2 aprile 2026, aggiorna e sostituisce il Dm 30 settembre 2022 sugli impianti di produzione calore da risorsa geotermica adeguandolo ai nuovi regimi amministrativi introdotti dal dlgs 190/2024.
In particolare, il decreto 108/2026, in vigore dal 16 aprile 2026, in attuazione dell’articolo 14, comma 6 del citato dlgs n. 190/2024, adegua il Dm 30 settembre 2022 ai nuovi regimi amministrativi di Attività libera e procedura abilitativa semplificata, di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190;
Il decreto in commento si applica solo agli impianti geotermici a circuito chiuso destinati a riscaldamento/climatizzazione, senza prelievo o reimmissione di fluidi nel sottosuolo e stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti.
L’articolo 3 detta disposizioni per la realizzazione degli impianti in attività libera o mediante Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), in particolare:
Attività libera (art. 3, comma 3)
Consentita se:
- profondità sonde ≤ 2 m (orizzontali) o ≤ 80 m (verticali) dal piano campagna
- potenza termica < 50 kW
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) (art. 3, comma 4)
Applicabile se:
- profondità sonde ≤ 3 m (orizzontali) o ≤ 250 m (verticali) dal piano campagna
- potenza termica < 500 kW
La realizzazione di sonde geotermiche, a servizio di edifici già esistenti, è consentita in regime di attività libera o mediante PAS solo se non comporta modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri
urbanistici.
Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto devono:
- istituire o adeguare il registro telematico delle piccole utilizzazioni locali;
- definire le modalità di effettuazione di controlli a campione.
Decreto Ministeriale 2 aprile 2026
Adeguamento del decreto 30 settembre 2022 ai nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. (GU n. 87 del 15-4-2026)

