Pubblicato sul portale RENTRI l’avviso con le modalità operative per il pagamento delle sanzioni relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro e alla mancata o incompleta trasmissione dei dati, ex articolo 258, comma 10, del Dlgs n. 152/2006.
Le indicazioni sono rivolte sia ai soggetti sanzionati sia agli Enti accertatori.
I versamenti devono essere effettuati a favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica utilizzando l’IBAN indicato nell’avviso.
Nella causale va indicato:
- “Sanzione per la violazione di cui all’articolo 258, comma 10 del D.lgs. n. 152/2006, di cui al provvedimento n. ____”.
Gli Enti accertatori, come riportato nell’avviso, sono invitati a riportare tali informazioni nei provvedimenti sanzionatori.
A tal riguardo, si ricorda che le sanzioni previste dall’articolo 258, comma 10, del Dlgs n. 152/2006 vigenti ad oggi sono:
- la mancata o irregolare iscrizione al Registro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi,
- la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
Vai all’avviso Rentri: https://www.rentri.gov.it/news/istituzione-del-capitolo-di-bilancio-e-modalita-di-pagamento-per-le-sanzioni-ex-art-258-comma-10-del-d-lgs-152-2006

