Lazio, concessioni grandi derivazioni idroelettriche

La regione Lazio, con legge n. 20/2023, detta disposizioni sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.

La legge, in vigore dal 13/12/2023, in particolare disciplina:

  • a) il passaggio in proprietà alla Regione delle opere idroelettriche come definite all’articolo 2;
  • b) il regime giuridico delle opere idroelettriche;
  • c) la durata delle nuove concessioni;
  • d) le attività propedeutiche alle procedure di assegnazione delle concessioni;
  • e) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni in attuazione del comma 1 bis dell’articolo 12 del d.lgs. 79/1999;
  • f) i requisiti di ammissione e di assegnazione delle concessioni;
  • g) gli obblighi o le limitazioni gestionali all’utilizzo delle opere idroelettriche e delle acque;
  • h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell’acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;
  • i) i livelli minimi in termini di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza;
  • l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario;
  • m) l’utilizzo dei beni di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
  • n) la determinazione del canone di concessione di cui all’articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999.

Come precisato dall’articolo 2, per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, si intendono le grandi derivazioni d’acqua che per produzione di forza motrice sono superiori alla potenza nominale media annua di kilowatt 3000.


Legge Regionale 7 dicembre 2023, n. 20

Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/ce recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei.

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