Legge Semplificazioni 2025, disposizioni in materia ambientale

La legge 2 dicembre 2025, pubblicata nella GU del 3/12/2025, recante disposizioni di semplificazione e digitalizzazione dispone anche in materia ambientale.

Sintesi

La legge n. 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025 è composta da 74 articoli suddivisi in 4 titoli:

  • Titolo I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE
  • Titolo II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI
  • Titolo III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
  • Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto di interesse, in materia ambientale si segnalano:

Art. 5 – Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore

1. All’articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «punto vendita» sono aggiunte le seguenti: «, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori».

L’articolo modifica il comma 1, lett. b) dell’art. 185-bis, del d.lgs. n. 152/2006 sul Deposito temporaneo prima della raccolta. In particolare, la novella amplia i luoghi di deposito temporaneo dei rifiuti precisando che – esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontarioil deposito preliminare alla raccolta possa essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.

Art. 28 – Misure di semplificazione in materia ambientale

  • 1. All’articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e in esercizio in loco» sono soppresse.
  • 2. Al punto 6 dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    •  «a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50 per cento da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri».

L’articolo modifica il comma 3 dell’art. 243 del d.lgs. 152/2006 (Gestione delle acque sotterranee emunte), il cui comma prevede che l’immissione di acque emunte da siti contaminati in corpi idrici superficiali o in fognatura debba avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei: la norma rimuove la condizione che gli impianti di trattamento delle acque siano in esercizio in loco.

Inoltre, la norma modifica la lettera a) del punto 6 dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006 assoggettando ora allo screening di VIA regionale i progetti inerenti a “fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate”.

Art. 70 – Disposizioni in materia di RAEE

1. Contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata presso il domicilio dell’acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente.

L’articolo dispone che, contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata presso il domicilio dell’acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici di piccolissime dimensioni, gratuitamente e senza obbligo di acquisto dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) equivalente.

Art. 71 – Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione

L’articolo delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina vigente in materia di fanghi e al fine di garantire il perseguimento dei nuovi obiettivi di conferimento in discarica previsti dalla normativa europea.


Legge 2 dicembre 2025, n. 182 

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita’ economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2025)

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