Lombardia, DPI respiratori per lavori con esposizione all’amianto

La Lombardia, con legge regionale n. 5/2026, ha approvato disposizioni sui dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all’amianto.

La legge, in vigore dal 14 febbraio 2026, indica le misure di protezione delle vie respiratorie da utilizzare nelle lavorazioni che comportano esposizione a silicati fibrosi (amianto).

La norma si applica a tutte le attività che possono comportare un’esposizione all’amianto: quali manutenzione, rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento di rifiuti e bonifica di aree.

A tal riguardo, il datore di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, deve adottare, anche chiedendo informazioni ai proprietari delle strutture interessate, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.

Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal Capo III del Titolo IX del d.lgs. 81/2008.

La legge, poi tratta:

  • i criteri per l’individuazione e l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • le funzioni delle Agenzie di tutela della salute (ATS), cui spettano prevenzione, tutela e controllo
  • le scelta dell’apparecchio di protezione respiratoria (APVR), diversi in base al livello di polvere (primo, secondo o terzo livello)
  • il collaudo, cura e manutenzione dei respiratori

Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 5

Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all’amianto. (BUR Lombardia Suppl. 13/02/2026)

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