Mase, chiarimenti End of Waste manifatturiera

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità dell’End of Waste ad un’attività industriale manifatturiera.

Quesiti

Confindustria chiede un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:

  • a) se l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 debba o meno essere applicato ad un’attività industriale manifatturiera soggetta alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che utilizza – o ha intenzione di utilizzare – direttamente nel proprio processo produttivo anche alcune categorie di rifiuti, unitamente ad altre materie prime, e il cui scopo non è l’ottenimento di “un rifiuto che ha cessato di essere tale” (End of Waste), ma la produzione di un bene finale;
  • b) se l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 debba o meno essere applicato ad un’attività industriale manifatturiera qualora l’operazione di recupero del rifiuto non sia già autorizzata in AIA, e solo nel caso in cui tale rifiuto sia incluso nella Lista Verde di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, ovvero se gli impianti possano applicare la procedura semplificata di cui all’art. 216 (Operazioni di recupero), comma 8-septies del D.Lgs. 152/2006 e utilizzare il rifiuto nel processo produttivo nel rispetto del relativo BAT Reference, previa comunicazione da inoltrare all’autorità ambientale competente.

Risposta Mase

Quesito 1

Il MASE richiama il tal caso le Linee Guida SNPA n. 41/2022 sull’EOW, che esplicitano chiaramente che: “non rientrano nel campo di applicazione (delle Linee Guida) i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l’attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene.

Il MASE quindi ritiene che per gli impianti produttivi – autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – che utilizzano rifiuti unitamente ad altre materie prime nel loro ciclo produttivo non si applichi la disciplina prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, del TUA, in quanto in tale fattispecie non si è in presenza di un “processo di recupero dei rifiuti” che soddisfa le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter e il cui scopo è la cessazione della qualifica di rifiuto, bensì di un processo volto alla produzione di un bene.

Quesito 2

Con riferimento al secondo quesito posto, il MASE ha precisato che l’articolo 216, comma 8-septies, del TUA disciplina la possibilità di utilizzare i rifiuti individuati nella Lista Verde di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 negli impianti industriali autorizzati con AIA, “nel rispetto del relativo Bat References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’Autorità ambientale competente. In tal caso, i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione”.

Tale disposizione consente agli impianti autorizzati in AIA di integrare nel processo produttivo i rifiuti inclusi nella Lista Verde, ma non disciplinati nella predetta autorizzazione, prescrivendo il solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti e la compilazione del formulario identificativo. In considerazione di ciò, anche per questa fattispecie, non sembra applicabile la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del TUA.


Testo

Mase, risposta prot. n. 0187169 del 17 novembre 2023

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’applicazione dell’articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo (End of Waste) all’industria manifatturiera.

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