Mase, chiarimenti su lavanolo e sottoprodotto

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’attività industriale di noleggio e lavaggio di capi tessili (cd. lavanolo), ai fini della qualifica di sottoprodotto.

Quesito

Confindustria chiede di chiarire:

  • se, ai sensi dell’art. 184-bis, co. 1, lett. a), D. Lgs. 152/2006, con il termine “processo di produzione” si intenda solo il processo finalizzato alla produzione di un bene finito, oppure nella definizione sono inclusi anche i processi di lavaggio, essiccazione e stiratura industriale dei tessili tipici del servizio di lavanolo (attività di lavanderia industriale di noleggio e lavaggio di capi tessili, anche quando svolta nell’ambito di un’attività di lavanolo).

Risposta Mase

Il Mase a tal riguardo richiama la nota esplicativa fornita nel 2017 dall’allora Ministero dell’ambiente relativa al decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 recante «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti», che con la nozione di “processo di produzione” ci si riferisce ad un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili o intangibili, di talché anche la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all’attività di trasformazione, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali, ecc.

Tale conclusione è stata è altresì confermata dalla giurisprudenza di legittimità.

Il MASE quindi conclude ritenendo che i processi di lavaggio, essiccazione e stiratura industriale dei tessili tipici del servizio di lavanolo (attività di lavanderia industriale di noleggio e lavaggio di capi tessili, anche quando svolta nell’ambito di un’attività di lavanolo) possono anch’essi originare sottoprodotti, purché vi sia la sussistenza contemporanea di tutte le condizioni di cui all’articolo 184-bis del D.L.vo 152/2006.


Testo

Mase, risposta prot. n. 0187275 del 17 novembre 2023

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alla nozione di processo di produzione con riferimento all’attività industriale di noleggio e lavaggio di capi tessili (cd. lavanolo) ai fini della qualifica di sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del D.lgs. 152/2006.

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