Mase, gestione fanghi e residui di lavorazione dell’ardesia

Il Mase, in risposta a interpello, fornisce chiarimenti in merito alla corretta qualificazione e gestione dei fanghi e dei residui derivanti dalle lavorazioni di pulitura, squadratura e taglio dell’ardesia.

In particolare, Conidustria chiede al Ministero se tali materiali costituiscano rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 117 del 2008 e se rimangano rifiuti anche quando il trattamento avviene all’esterno del sito estrattivo presso impianti a servizio esclusivo del ciclo estrattivo.

Il Mase, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, in considerazione del quadro normativo richiamato, del parere di ISPRA e alla luce dell’istruttoria condotta, rappresenta quanto segue.

In merito al primo quesito, il Ministero chiarisce che i residui derivanti dalle operazioni di trattamento, come definite all’art. 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, tra cui rientrano anche le lavorazioni di pulitura, squadratura e taglio, costituiscono rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del medesimo decreto.

Relativamente al secondo quesito, Il Ministero precisa che “per pertinenza si intende in questo contesto, non quella prettamente giuridica, ma tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell’attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività. Resta inteso che tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi. Tale prerogativa dovrà comunque essere analizzata, valutata ed
approvata dall’autorità competente”
.

Pertanto, nel caso in cui l’Autorità competente valuti che il processo di lavorazione dell’ardesia avvenga in conformità a quanto sopra, i residui di tale processo, che costituisce un’attività di trattamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, sono qualificati come rifiuti di estrazione e devono essere gestiti, dunque, in conformità al piano di cui all’articolo 5 del medesimo decreto.


Mase, nota prot. n. 24625 del 5 febbraio 2026

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alla corretta qualificazione e gestione dei fanghi e dei residui derivanti dalle lavorazioni di pulitura, squadratura e taglio dell’ardesia.

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