Mase, incenerimento rifiuti e recupero energetico

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti interpretativi in materia di qualificazione degli impianti di incenerimento autorizzati come impianti di recupero energetico (R1).

In particolare, su interpello del Comune di Galluccio (CE) che ha richiesto alcuni chiarimenti interpretativi in merito, il Ministero dopo avere riportatato il quadro normativo e alla luce della istruttoria tecnica condotta, nonché del parere fornito da ISPRA, espone quanto segue.

Con riferimento al quesito 1 Il MInistero richiama quanto indicato dall’art. 237-quinquies del D.lgs. 152 del 2006 sul rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia (R1); tale autorizzazione può
essere rilasciata ai sensi dell’articolo 208 del medesimo decreto ovvero ai sensi delle disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152 del 2006.

Inoltre, l’art. 237-sexies del D.lgs. 152 del 2006 individua i contenuti dell’autorizzazione tra i quali si evidenziano quelli di cui alla lettera g): “le modalità e
la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione medesima, da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente”
.

In relazione al quesito n. 2, nel rilevare che la disciplina relativa all’autorizzazione integrata ambientale non prevede alcun meccanismo automatico di riclassificazione di un’attività IPPC, si precisa che articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152 del 2006 prevede le attività che l’autorità competente dovrà attuare in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione.

In merito al quesito n. 3, fermo restando quanto sopra riportato in merito alla verifica dell’efficienza energetica degli impianti, va rilevato che il comma 7 dell’articolo 237-octies del D.lgs. 152 del 2006 dispone che prima dell’inizio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento l’autorità competente deve
verificare che l’impianto sia conforme alle prescrizioni
alle quali è stato subordinato il rilascio dell’autorizzazione.

Relativamente al quesito n. 4, il Mase rimanda a quanto già chiarito in risposta al quesito n. 1, nel quale è stato specificato che il gestore ha l’onere di predisporre una relazione annuale relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell’impianto che dovrà essere trasmessa all’autorità competente.

Per quanto concerne il quesito n. 5, il Mase evidenzia che l’articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, recante alcune misure urgenti per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, prevede espressamente al comma 4 che “Gli impianti di nuova realizxazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell’allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 2, e successive modificazioni” mentre al comma 5 che ” ( … ) per gli impianti esistenti le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali”.


Mase, risposta ad interpello, prot. 69498 del 30 marzo 2026

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’applicazione della normativa ambientale nazionale ed europea in materia di qualificazione degli impianti di incenerimento come operazioni di recupero energetico (R1)

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