Mase, iscrizione al Rentri impianti portuali rifiuti

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’iscrizione al Rentri degli impianti portuali di gestione rifiuti delle navi.

Quesito

La Onlus “Amici della terra” chiede al Ministero chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 197/2021 relative agli impianti portuali di raccolta e, in particolare, alla corretta applicazione degli adempimenti della tracciabilità previsti dall’art. 188-bis del D.lgs. n.152/2006 da parte degli impianti portuali per conto di pescherecci e diportisti.

Risposta Mase

Il Ministero, dopo avere richiamato la normativa di riferimento, precisa che in riferimento agli oneri di tracciabilità dei rifiuti e alla tenuta dei relativi registri, l’articolo 4, comma 8, del D.lgs. 197/2021 stabilisce espressamente che “Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilità di cui all’articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione”.

Ai sensi di tale disposizione, pertanto, i gestori degli impianti portuali di raccolta, con riferimento ai rifiuti da essi gestiti, provvedono:

  • alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale di cui all’art. 189 del D.lgs. 152/2006;
  • alla tenuta del registro di carico e scarico di cui all’art. 190 del D.lgs. 152/2006;
  • all’iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all’art. 188 bis del D.lgs.152/2006.

Quindi, conclude il Ministero, emerge che per le navi rientranti nell’ambito di applicazione del D.lgs. 196/2005 sussistono gli obblighi di tracciabilità derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.lgs. 197/2021.

Inoltre, per i gestori degli impianti portuali di raccolta sussistono gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 4, comma 8, del medesimo decreto, tra cui quello di iscrizione al sistema di tracciabilità RENTRI.


Mase, risposta ad interpello ottobre 2025

Interpello ambientale relativo agli obblighi di iscrizione al RENTRI per la produzione di rifiuti pericolosi di pescatori e diportisti in presenza di un impianto portuale di gestione del servizio ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.lgs. 197/2021

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