Mase, requisiti responsabile tecnico rifiuti

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito ai requisiti richiesti per il ruolo di responsabile tecnico assunto dal legale rappresentante dell’impresa.

Il Ministero, in risposta a tre quesiti posti dalla confederazione di imprese Conftrasporto, fornisce i seguenti chiarimenti:

  • per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico, il legale rappresentante deve comunque possedere i requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 12 del Dm n. 120/2014, in quanto l’eccezione prevista dall’articolo 212, comma 16 bis, del D.lgs. n. 152/2006 si applica esclusivamente alla verifica di idoneità iniziale e a quelle per l’aggiornamento previste dalla lettera c), comma 4, dell’articolo 12 citato;
  • il requisito dei tre anni consecutivi come legale rappresentante, pur non essendo specificato dall’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. n. 152/2006 in quale periodo debba essere maturato tale requisito, il Ministero ritiene che esso debba riferirsi a un periodo in cui l’impresa sia iscritta all’Albo e svolga le attività indicate dall’articolo 8 del Dm n. 120/2014;
  • da una lettura logico-sistematica del sopracitato comma 16-bis, che non specifica la durata del ruolo di responsabile tecnico ricoperto dal legale rappresentante, Il Ministero ritiene che la deroga si applichi esclusivamente durante la vigenza della carica e decada automaticamente con la cessazione del rapporto di rappresentanza.

Mase, risposta ad interpello 24 aprile 2025, n. 78173

Interpello in materia ambientale in relazione ai requisiti del responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

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