Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici destinati a recupero verso Paesi OCSE.
Il Mase, innanzitutto, ricorda che il Regolamento (UE) 2024/1157 sulla spedizione di rifiuti (che abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006) è entrato in vigore il 21 maggio 2024, ma sarà applicabile dal 21 maggio 2026: fino a tale data continua ad applicarsi il Regolamento (CE) n. 1013/2006, salvo specifiche disposizioni.
Le tempistiche sopra illustrate, pertanto, hanno reso necessaria l’emanazione da parte della Commissione europea di due differenti regolamenti delegati:
- il Regolamento (UE) 2024/3229
- il Regolamento (UE) 2024/3230
finalizzati a recepire le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea (decisione BC 15-18) e che provvedessero ad emendare, rispettivamente, il Regolamento (CE) 1013/2006 e il Regolamento (UE) 2024/1157.
Dalle disposizioni richiamate emerge la finalità di non consentire più l’applicazione della procedura “semplificata” degli obblighi generali di informazione per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi e di assoggettare le stesse alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, nonché alla nuova codifica Y49, in sostituzione della voce GC020.
L’applicazione di tale obbligo trova due tempistiche differenziate:
- dal 1° gennaio 2025 per le spedizioni dall’Unione europea verso Paesi ai quali si applica la decisione OCSE e viceversa;
- dal 1° gennaio 2027 per le spedizioni tra Stati membri dell’Unione europea, mentre fino a tale data i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi possono essere classificati sotto la voce GC020 e spediti all’interno dell’Unione con la procedura degli obblighi generali di informazione.
Il MASE, rispetto al caso specifico, chiarisce quindi che la spedizione di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi destinati a operazioni di recupero (R4) dall’Italia verso un Paese OCSE deve essere effettuata ai sensi delle procedure di cui all’art. 38 del Regolamento (CE) 1013/2006, finché applicabile.
In merito al principio di vicinanza, il Ministero precisa che esso non rientra tra le possibili obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati a recupero ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (CE) 1013/2006 (che elenca puntualmente le possibili obiezioni), essendo invece esplicitamente inserito come causa di obiezione per le spedizioni di rifiuti destinate a smaltimento, ai sensi dell’art. 11 del medesimo regolamento.
Mase, risposta all’interpello n. 23882 del 4 febbraio 2026
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alla spedizione di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi destinati a recupero verso Paesi OCSE, alla luce delle modifiche apportate dai Regolamenti (UE) 2024/3229 e (UE) 2024/3230 che recepiscono la decisione BC 15-18 della Convenzione di Basilea

