Mase, spedizioni transfrontaliere rifiuti

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sull’individuazione dei soggetti responsabili e del luogo di partenza nell’ambito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Quesito

La Provincia di Taranto chiede al Ministero chiarimenti in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, disciplinate dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1157, con particolare riguardo sulla corretta individuazione:

  • del luogo di spedizione dei rifiuti nelle spedizioni transfrontaliere;
  • dell’autorità competente;
  • dei soggetti da indicare nella notifica, quando produttore, detentore, notificatore e luogo di partenza non coincidono.

Risposta Mase

Secondo il Mase, con riguardo alla fattispecie ipotizzata dall’interpellante, se un rifiuto viene trasferito dal luogo di produzione a un impianto intermedio di stoccaggio, quest’ultimo può essere individuato come luogo da cui prende avvio la spedizione solo se in esso siano effettuate operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione del rifiuto.

In questo caso, l’impianto assume la qualifica di “nuovo produttore”, mentre se tali operazioni non avvengono, il luogo di spedizione resta quello di produzione originaria.

Diversamente, se il raccoglitore riunisce piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo da fonti diverse in un unico sito, quel sito può essere considerato luogo di spedizione.

In merito alla figura del notificatore, Il Ministero precisa che deve essere uno dei soggetti indicati dal Regolamento (art. 3, punto 6, lett. a): iI detentore del rifiuto può assumere tale ruolo solo quando gli altri soggetti previsti dalla disposizione (produttore iniziale, nuovo produttore, raccoglitore,…) siano sconosciuti o insolventi.

Infine, relativamente alla corretta individuazione dell’autorità competente di spedizione, il Ministero ricorda che l’articolo 194, comma 6, lettera a) del Dlgs. 152/2006 stabilisce che, a livello nazionale, le stesse sono le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fatta salva la possibilità di delegare tali funzioni a Province, ARPA o altri enti.


Mase, risposta ad interpello – Riscontro

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’individuazione del luogo di spedizione, delle Autorità competenti e dei soggetti rilevanti nelle procedure di spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al Regolamento (UE) 2024/1157.

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