Mud 2026, Dpcm pubblicato in Gazzetta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2026 il Dpcm 30 gennaio 2026 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (Mud) per l’anno 2026.

Il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale – da presentare entro il 3 luglio 2026 – e relative istruzioni, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2025 sostituisce quello precedente allegato al Dpcm del 29 gennaio 2025.

A tal riguardo, si ricorda, che in base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 3 luglio 2026.

Come riportato in premessa al decreto, la nuova versione aggiornata del vigente modello di dichiarazione ambientale (MUD) è stata predisposta al fine di poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione delle più recenti normative.

Gli allegati al Dcpm approvati dal Mase, consultabili all’indirizzo: www.mase.gov.it (sezione bandi e avvisi), sono:

  • Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud)
  • Allegato 2 – Comunicazione rifiuti semplificata
  • Allegato 3 – Modelli Raccolta dati
  • Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione telematica

Nella pagina dedicata, inoltre, è presente un allegato riportante una sintesi delle modifiche Mud 2026.

Per maggiori informazioni e scaricare gli allegati, si rimanda alla pagina del Mase: MUD – Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2026.

I soggetti tenuti alla presentazione deI MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati daIIa normativa seguente:

  • daII’articoIo 189, commi 3 e 4 deI D.Igs. 152/2006 e successive modificazioni
  • daII’articoIo 4, comma 8, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 197

In particoIare, i soggetti tenuti aIIa presentazione deI MUD, per Ie sue diverse parti, sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionaIe attività di raccoIta e trasporto di rifiuti.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  • Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti pericoIosi.
  • Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti non pericoIosi di cui aII’articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D.Igs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti.
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particoIari tipoIogie di rifiuti, ad escIusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e ricicIaggio dei rifiuti di imbaIIaggio che sono tenuti aIIa compiIazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi.
  • I gestori deI servizio pubbIico di raccoIta, deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigIi dai produttori di rifiuti speciaIi, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2026 

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2026 – MUD. (GU Serie Generale n.53 del 05-03-2026)

Vedi anche: Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2026) – Sintesi

Torna in alto