Piemonte, rinnovo autorizzazione generale emissioni calcestruzzo

La regione Piemonte, con determinazione del dirigente n. 404/2024, rinnova l’autorizzazione di carattere generale alle emissioni per attività relative ai prodotti in calcestruzzo.

Il provvedimento, in particolare, rinnova l’autorizzazione di carattere generale, di cui alla Dgr. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla dd n. 347 del 3 luglio 2000, in considerazione delle modifiche apportate da norme nazionali per quanto riguarda le condizioni di adesione in via generale, ex articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

Possono essere autorizzate in via generale le emissioni derivanti dagli impianti e dalle attività seguenti:

  • 1.1 Impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato;
  • 1.2 Frantumazione e vagliatura di inerti;
  • 1.3 Produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno;
  • 1.4 Lavorazione materiali lapidei e assimilati;
  • 1.5 Singoli impianti e/o fasi riportate nei precedenti punti.

In generale, suddetti gestori possono aderire nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nell’Allegato 1 impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabiliti nell’Allegato 3.

I gestori di impianti che avevano aderito all’autorizzazione di carattere generale sopra citata possono proseguire l’esercizio dei suddetti impianti a condizione che presentino domanda di adesione (Allegato 2) entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento e, in seguito rispettino i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell’Allegato 3.

Diversamente, i gestori di impianti di produzione conglomerati bituminosi che avevano aderito per il successivo prosieguo dell’attività, dovranno invece presentare, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, istanza ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. 152/2006.


Decreto Dirigenziale 27 Maggio 2024, n. 404

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati. Rinnovo dell’autorizzazione di carattere generale di cui alla DGR n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla DD n. 347 del 3 luglio 2000.

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