Pubblicato nella GUUE il Regolamento (UE) 2025/1988 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio.
Il regolamento, in vigore dal 23 ottobre 2025, modifica l’allegato XVII recante le “restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi” del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento Reach) aggiungendo la voce:
- «82. Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) definite come: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3) o di metilene (CF2) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso).
La restrizione, che si basa sulla valutazione scientifica dei comitati dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, non è immediata, ma prevede periodi di transizione compresi tra 12 mesi e 10 anni, a seconda dell’uso, lasciando il tempo per la sostituzione con alternative più sicure ed efficaci.
Dal 23 ottobre 2030, con ampie deroghe specifiche, sarà vietata l’immissione sul mercato o l’uso di PFAS nelle schiume antincendio in concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS.
I PFAS sono chiamati “sostanze chimiche per sempre” perché non si decompongono nell’ambiente naturale e richiedono un’attenzione particolare, considerando l’elevato numero di casi di contaminazione del suolo e dell’acqua, compresa l’acqua potabile.
La restrizione riguardante questo tipo di sostanze chimiche presenti nelle schiume antincendio garantirebbe una transizione completa verso schiume antincendio prive di PFAS nell’UE.
Regolamento Unione Europea 2 ottobre 2025, n. 1988
Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio