Sottoprodotti di origine animale, modificato regolamento Ue

Pubblicati nella GUUE del 16 luglio 2025 due regolamenti della Commissione che modificano il regolamento (UE) n. 142/2011, che stabilisce misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati.

I regolamenti, in vigore dal 5 agosto 2025 e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, sono:

  • Regolamento (UE) 2025/1377 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l’immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.

Il regolamento stabilisce ulteriori misure di mitigazione del rischio per prevenire l’introduzione e la diffusione del virus HPAI da materiali derivanti da pollame ad altre specie. In particolare, si modificano le norme particolari sui mangimi per i materiali di categoria 2 di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 142/2011.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei certificati sanitari per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni e per il trasporto di stallatico non trasformato.

Il regolamento aggiorna il modello di certificato sanitario per i movimenti di sottoprodotti di origine animale.

I registri e i relativi documenti commerciali o certificati sanitari sono conservati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione alle autorità competenti.

Tale obbligo non si applica ai certificati sanitari per le partite di stallatico non trasformato e ai documenti commerciali per il trasporto all’interno dell’Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati rilasciati mediante il sistema TRACES.


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