Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in materia di discariche di rifiuti non pericolosi e limiti di ammissibilità.
La Regione Puglia ha richiesto chiarimenti interpretativi in merito:
- all’applicazione della disciplina delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi prevista dall’articolo 7-sexies del Decreto legislativo n. 36 del 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 121 del 2020,
- ai limiti di concentrazione nell’eluato applicabili per l’accettabilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, con particolare riferimento al parametro DOC e al parametro IRDP previsti dalla Tabella 5 dell’Allegato 4 al medesimo Decreto.
Il Ministero, in particolare, precisa quanto segue:
“l’articolo 7-sexies del D.lgs. n. 36 del 2003, al comma 1 prevede che le autorità territorialmente competenti, nel rispetto dei principi stabiliti dal citato decreto, possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e il successivo comma 2 prescrive che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione e che gli stessi sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all’allegato 7 del medesimo decreto. Le autorità competenti, in fase di rilascio dell’autorizzazione e previa adeguata motivazione, possono consentire l’ammissione nelle sottocategorie anche di quei rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell’allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio.
Considerato che l’articolo 7, comma 1, prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo il trattamento per come definito all’articolo 2, lettera h, è necessario specificare che dal trattamento deve conseguire la modifica delle caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza. Fermo restando che l’effettuazione del trattamento non necessariamente comporta che lo stesso sia automaticamente efficace ai fini del collocamento in discarica, occorre specificare che i rifiuti trattati devono altresì rispondere ai criteri di ammissibilità definiti nell’atto autorizzativo dall’autorità competente”.
Inoltre, il Ministero precisa che il manuale “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche” del 2005 è stato ritirato ed è in corso l’aggiornamento da parte di Snpa.
Mase, risposta ad interpello 8 maggio 2025, n. 86139
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 concernente le discariche di rifiuti non pericolosi – sottocategorie previste dall’articolo 7-sexies del D.lgs. n. 36 del 2003 – deroghe ai limiti di ammissibilità.