Cassazione penale, autorizzazione allo scarico

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27670/2025, si è pronunciata sull’autorizzazione alla scarico affermando la necessità di un provvedimento espresso.

L’art. 124, comma 8, d.lgs. 152/2006 non consente di mantenere provvisoriamente uno scarico in una situazione nella quale il titolare è consapevole del fatto che gli enti competenti non abbiano ancora assunto il necessario provvedimento espresso (non essendo applicabile in tale materia il principio del silenzio – assenso.

L’art. 20 della legge n. 241 del 1990 esclude il silenzio assenso per i procedimenti in materia ambientale, l’autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l’acquisizione tacita dell’assenso

A tal riguardo, il comma 8 dell’art. 124, D.lgs. n. 152 del 2006, espressamente prevede che “Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”.


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