Il Lazio, con regolamento n. 2/2026, ha approvato i criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per gli impianti rifiuti e attività di bonifica.
Sintesi
Il regolamento, in vigore il 20 marzo 2026, in particolare stabilisce i criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di
autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e della Parte II, Titolo III bis e dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006.
Il regolamento introduce criteri aggiornati e uniformi per la prestazione delle garanzie finanziarie richieste definendo importi, modalità di calcolo, durata e condizioni di accettazione delle garanzie:
- per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti
- per le attività di bonifica dei siti contaminati
In particolare, stabilisce l’obbligo di fornire garanzie finanziarie come condizione per ottenere e mantenere le autorizzazioni per:
- discariche, per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi (capo II),
- impianti di rifiuti, autorizzati ex articoli 208, 209, 211, nonché procedure semplificate, del d.lgs. 152/2006 (capo III),
- attività di bonifica dei siti contaminati (capo V).
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento i soggetti obbligati devono conformarsi alle relative disposizioni.
Tra le disposizioni, si riportano la durata e le condizioni per avere la riduzione delle garanzie finanziarie.
Durata
Discariche
La garanzia finanziaria:
- per la gestione operativa è pari alla durata dell’autorizzazione, maggiorata di due anni ed è prestata fino alla conclusione delle attività di chiusura previste nell’articolo 12 del d.lgs. 36/2003. La garanzia è trattenuta dall’ente competente per tutto il periodo di gestione operativa, fino alla verifica del completamento degli interventi di chiusura dell’impianto;
- per la gestione post-operativa è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della chiusura della discarica sancita dalla procedura di chiusura prevista nell’articolo 12 del d.lgs. 36/2003.
Impianti rifiuti
La durata delle garanzie finanziarie per l’attivazione e la gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, è pari pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni, per consentire i necessari controlli e, se necessario, garantire la copertura dei rischi in attesa dell’atto di rinnovo.
Bonifiche
Le garanzie finanziarie sono prestate per l’intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica, accertati dalla certificazione rilasciata dalla Città metropolitana di Roma Capitale o dalla provincia di riferimento.
Riduzione
L’Importo delle garanzie finanziarie può essere ridotto:
- a) del 50 per cento per le imprese registrate EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009;
- b) del 40 per cento per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
Testo
Regolamento Regionale 17 marzo 2026, n. 2
Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati. (BUR Lazio P. I-II 19/03/2026, n. 23)

