Lazio, garanzie finanziarie impianti rifiuti e attività di bonifica

Il Lazio, con regolamento n. 2/2026, ha approvato i criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per gli impianti rifiuti e attività di bonifica.

Sintesi

Il regolamento, in vigore il 20 marzo 2026, in particolare stabilisce i criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di
autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti
, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e della Parte II, Titolo III bis e dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006.

Il regolamento introduce criteri aggiornati e uniformi per la prestazione delle garanzie finanziarie richieste definendo importi, modalità di calcolo, durata e condizioni di accettazione delle garanzie:

  • per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti
  • per le attività di bonifica dei siti contaminati

In particolare, stabilisce l’obbligo di fornire garanzie finanziarie come condizione per ottenere e mantenere le autorizzazioni per:

  • discariche, per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi (capo II),
  • impianti di rifiuti, autorizzati ex articoli 208, 209, 211, nonché procedure semplificate, del d.lgs. 152/2006 (capo III),
  • attività di bonifica dei siti contaminati (capo V).

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento i soggetti obbligati devono conformarsi alle relative disposizioni.

Tra le disposizioni, si riportano la durata e le condizioni per avere la riduzione delle garanzie finanziarie.

Durata

Discariche

La garanzia finanziaria:

  • per la gestione operativa è pari alla durata dell’autorizzazione, maggiorata di due anni ed è prestata fino alla conclusione delle attività di chiusura previste nell’articolo 12 del d.lgs. 36/2003. La garanzia è trattenuta dall’ente competente per tutto il periodo di gestione operativa, fino alla verifica del completamento degli interventi di chiusura dell’impianto;
  • per la gestione post-operativa è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della chiusura della discarica sancita dalla procedura di chiusura prevista nell’articolo 12 del d.lgs. 36/2003.

Impianti rifiuti

La durata delle garanzie finanziarie per l’attivazione e la gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, è pari pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni, per consentire i necessari controlli e, se necessario, garantire la copertura dei rischi in attesa dell’atto di rinnovo.

Bonifiche

Le garanzie finanziarie sono prestate per l’intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica, accertati dalla certificazione rilasciata dalla Città metropolitana di Roma Capitale o dalla provincia di riferimento.

Riduzione

L’Importo delle garanzie finanziarie può essere ridotto:

  • a) del 50 per cento per le imprese registrate EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009;
  • b) del 40 per cento per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Testo

Regolamento Regionale 17 marzo 2026, n. 2

Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati. (BUR Lazio P. I-II 19/03/2026, n. 23)

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