Mase, risposte applicazione dlgs 5/2026

Il Mase fornisce risposte in merito all’applicazione del decreto di recepimento della Direttiva RED III (D.lgs 9 gennaio 2026, n. 5).

Le prime due risposte, sotto riportate, riguardano il Dlgs 9 gennaio 2026, n. 5 in relazione all’entrata in vigore delle disposizioni e ai nuovi criteri di risparmio emissivo GHG per gli impianti a biomasse

FAQ D.lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 VERSIONE 26.05.2026

  • 1. Si chiede di chiarire se le nuove condizioni, criteri e modalità operative introdotte dal D.lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, si applichino immediatamente oppure solo a seguito dell’adozione dei decreti attuativi.

Le nuove condizioni, criteri e modalità operative trovano applicazione solo a seguito dell’adozione dei decreti attuativi, ove previsti. Nelle more, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente. Restano immediatamente efficaci le disposizioni di diretta applicazione contenute nel nuovo decreto legislativo, ivi incluse quelle in materia sanzionatoria, nonché le disposizioni che non richiedono atti attuativi, tra cui l’utilizzo dei biocarburanti in purezza nel settore agricolo.

  • 2. Si chiede di precisare i termini di applicazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 9 gennaio 2026, n.5, relative ai nuovi criteri di risparmio emissivo GHG per gli impianti a biomasse di cui all’articolo 20, che modifica l’art. 42 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

Il criterio di risparmio emissivo si applica in modo differenziato a seconda della potenza dell’impianto, come segue:

  • impianti con P<7,5 MW: non si applica alcun criterio;
  • impianti con 7,5<P<20 MW: si applicano specifici criteri che verranno definiti in sistemi di certificazione impianti con 7,5<P<20 MW: si applicano specifici criteri che verranno definiti in sistemi di certificazione all’emanazione dello stesso (e comunque non oltre il 30/06/2027);
  • impianti con P>20 MW: si applicano i criteri previsti nell’articolato, a decorrere da sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2026, n.5, e quindi a partire dal 4 agosto 2026.

Per affrofondire: Risposte in merito all’applicazione del decreto di recepimento della Direttiva RED III (D.lgs. 9 gennaio 2026, n. 5) – versione 1^

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