Energia termica da fonti rinnovabili 

Pubblicato nella GU il Dm 15 aprile 2026, che disciplina le modalità di adempimento dell’obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia

Il provvedimento stabilisce come le società che vendono energia termica (calore/raffrescamento) in quantità >500 TEP/anno devono aumentare la quota di energia rinnovabile termica venduta, in attuazione dell’art. 27 del dlgs 199/2021.

Il provvedimento, inoltre, disciplina le modalità di gestione e verifica dell’obbligo, la ripartizione dei relativi costi e il versamento di un contributo compensativo in caso di inadempimento. 

Ogni soggetto obbligato deve raggiungere una quota minima di energia rinnovabile termica, secondo le traiettorie annuali dell’Allegato I.

La quota dipende dalla media 2022–2024 di ciascun operatore.

I nuovi entranti seguono regole specifiche basate sugli incrementi cumulati.

I soggetti obbligati devono:

  • Registrarsi entro il 30/09/2026 sul Portale OIERT.
  • Comunicare annualmente:
    • energia termica venduta;
    • dati per il calcolo della quota rinnovabile;
    • impianti utilizzati.
  • Conservare documentazione per 5 anni.

Decreto Ministeriale 15 aprile 2026 

Modalita’ di adempimento all’obbligo di incremento di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia. (GU Serie Generale n.137 del 16-06-2026)

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