Mase, procedura semplificata di bonifica

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione della procedura semplificata di bonifica, ex art. 242-bis Dlgs 152/2006.

Quesito

Il Ministero fornisce chiarimenti su quattro quesiti interpretativi riguardanti la procedura semplificata di bonifica prevista dall’art. 242-bis, sollevati dalla Provincia di Verona per garantire uniformità applicativa sul territorio, in particolare:

  • Quesito 1: Legittimazione soggettiva (Responsabile ovvero Operatore non responsabile)
  • Quesito 2: Obbligo di indagine sulla matrice acque sotterranee
  • Quesito 3: Modalità di passaggio dalla procedura semplificata a quella ordinaria
  • Quesito 4: Azioni coercitive in caso di inadempienza dell’operatore non responsabile

Risposta Mase

Quesito 1

Il MASE conferma che anche il responsabile dell’inquinamento può utilizzare la procedura semplificata dell’art. 242-bis per la matrice suolo. La norma, infatti, non esclude il responsabile e anzi richiede il raggiungimento delle CSC, spesso più cautelative delle CSR.

Quesito 2

Non esiste un obbligo automatico di indagare la matrice acque sotterranee in ogni caso. Tuttavia, la necessità va valutata caso per caso sulla base del Modello Concettuale del Sito (MCS).

L’esecuzione di indagini dirette sulla matrice idrica assume valenza dirimente ed ineludibile quando:

  • la falda è superficiale o sub-affiorante;
  • sono presenti, o presunti, contaminanti mobili (es. solventi clorurati, idrocarburi leggeri);
  • non è tecnicamente dimostrabile l’assenza di impatto sulla falda.

Se la falda risulta contaminata, il responsabile deve comunque gestirla con la procedura ordinaria (art. 242).

Quesito 3

L’eventuale transito dal modulo semplificato (ex art. 242-bis) all’alveo della procedura ordinaria non può in alcun modo risolversi nella mera approvazione di una “variante” riferita ad un progetto che non ha mai formato oggetto di un formale provvedimento di approvazione da parte delle Autorità competenti.

Occorre invece seguire tutta la sequenza ordinaria, da graduare in ragione delle peculiarità del caso concreto, che può includere:

  • integrazione della caratterizzazione;
  • verifica di altre matrici;
  • aggiornamento del MCS;
  • analisi di rischio sito-specifica e calcolo delle CSR;
  • nuovo progetto operativo di bonifica;
  • garanzie finanziarie.

L’operatività concreta consente di pervenire alla perimetrazione di due differenti fattispecie procedimentali, non tipizzabili a priori in termini astratti:

  1. Superamenti minimi e localizzati → si può restare nel 242-bis con ampliamenti di scavo concordati con ARPA.
  2. Superamenti rilevanti o nuove evidenze → obbligatorio passare alla procedura ordinaria.

Quesito 4

Il Ministero, richiamando precedenti giurisprudenziali, ricorda che il proprietario incolpevole non ha obbligo di bonifica, ma solo all’adozione delle misure di prevenzione. Tuttavia, se si è attivato spontaneamente per eseguire la bonifica, la sua attività configura una gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.).

Di conseguenza, l’attività utilmente iniziata dal gestore deve essere proseguita sino a quando perduri l’absentia domini e, dunque, fino a quando la Pubblica Amministrazione competente non abbia individuato il responsabile dell’inquinamento imponendogli il subentro nelle operazioni.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto di rivalsa del soggetto non responsabile nei confronti del responsabile dell’inquinamento per il recupero delle somme e delle spese sostenute.


Mase, risposta ad interpello, prot. n. 185005 del 08-09-2026

Provincia di Verona – Corretta applicazione dell’articolo 242 bis di cui al D. Lgs 152/2006. Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D. Lgs n. 152/2006. 

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