Pubblicata nella GU la Legge 20 aprile 2026, n. 50 di conversione del Dl 19/2026 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione“.
La legge n. 50/2026, in vigore dal 21 aprile 2026 – oltre a confermare le disposizioni in materia di bonifiche, industria insalubre e rifiuti, nonché regimi amministrati e privacy microimprese, previste dal decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 (a cui si rimanda) – introduce altre novità in materia ambientale.
Valutazioni ambientali
Il comma 21-quinquies dell’articolo 2 modifica il D.Lgs. 152/2006, in particolare:
- modificato il comma 8 dell’art. 7-bis al fine di chiarire che la potestà normativa attribuita a Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), ricomprende anche il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), nonché precisare i termini non derogabili da tale potestà (lettera a));
- modificato il comma 2-bis dell’articolo 8 al fine di prorogare, fino al 31 dicembre 2028, la possibilità di svolgere in videoconferenza i compiti istruttori dei Commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (lettera b)).
Albo Gestori Ambientali
Il comma 1 lett. ((0a) modifica il comma 5, articolo 212, del dlgs 152/2006 inserendo il seguente periodo:
- «Possono iscriversi all’Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l’esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all’esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni».
Prodotti in plastica a contatto con alimenti
L’articolo 14-bis, introdotto in sede di conversione, nell’ambito dell’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, considera i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica come riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e commercializzabili come tali a condizione che corrispondano alle seguenti
caratteristiche tecniche:
- a) per i piatti in plastica:
- 1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45 grammi;
- 2) diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80 grammi;
- 3) diametro superiore a 24 centimetri e peso superiore a 110 grammi;
- b) per le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro;
- c) per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per
- centimetro, salvo che rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;
- d) per gli agitatori per bevande in plastica: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per
- centimetro.
Le suddette disposizioni si applicano dal 21 aprile 2027 nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Testo
Legge 20 aprile 2026, n. 50
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (GU Serie Generale n.91 del 20-04-2026)
Testo coordinato del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19
Testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 41 del 19 febbraio 2026), coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione». (GU Serie Generale n.91 del 20-04-2026)

