Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in ordine alla nozione di “acquifero” e all’ammissibilità della reimmissione delle acque di falda trattate nell’ambito degli interventi di bonifica.
Quesito
Il Comune di Asti chiede al Ministero chiarimenti sull’art. 243, comma 5, del D.lgs. 152/2006 per quanto riguarda la possibilità di reimmettere acque di falda trattate nella zona insatura (vadosa) anziché nella sola zona satura dell’acquifero.
Risposta Mase
Il Ministero, dopo avere richiamato le norma applicabili, chiarisce che il termine “acquifero” è riferibile a rocce che per caratteristiche intrinseche (es. permeabilità primaria, fratturazione, carsismo) ed estrinseche (effettiva presenza di acqua, gradienti idraulici, presenza di ricarica) sono effettivamente in grado di consentire flusso significativo e quantità significativa di acque sotterranee.
L’art. 243, comma 5 del dlgs 152/2006 prevede una specifica deroga che consente, ai soli fini della bonifica, la reimmissione delle acque sotterranee, previo trattamento, nello stesso acquifero dal quale sono state prelevate.
Per il Mase, il termine acquifero contenuto nell’art. 243, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 si deve intendere riferito alla sola porzione satura del corpo geologico e, di conseguenza, la deroga non può essere estesa alla reimmissione diretta delle acque trattate nella zona insatura in quanto considerata scarico nel sottosuolo, vietato dall’art. 104 dlgs 152/2006.
Diverso è il caso di utilizzo delle acque sotterranee trattate come parte di un intervento di trattamento in situ dei terreni (es. emulsioni acquose); in tale caso:
- è ammissibile se non costituisce “scarico diretto nel sottosuolo”;
- deve essere valutato nel progetto di bonifica dei suoli (art. 242, comma 7);
- deve rispettare il principio di precauzione e garantire determinate condizioni.
Mase, Risposta prot. n. 209899 del 08-10-2026
Città di Asti – Istanza di interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Richiesta di interpretazione dell’art. 243, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 in ordine alla nozione di “acquifero” e all’ammissibilità della reimmissione delle acque di falda trattate nella zona insatura (vadosa).

