Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sull’applicabilità delle procedure di bonifica in presenza di PFAS nelle acque sotterranee.
Il Ministero precisa che la disciplina prevista dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 può trovare applicazione anche in presenza di contaminazioni da PFAS, purché sia individuabile una sorgente specifica e localizzata.
L’assenza di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) espressamente previste per tali sostanze non rappresenta, infatti, un ostacolo all’attivazione delle procedure di bonifica, anche se attualmente non è possibile determinare in modo automatico le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) per i PFAS, perché la famiglia dei PFAS è estremamente eterogenea dal punto di vista chimico e tossicologico.
In via precauzionale, il Ministero ritiene che, per valutare la qualità delle acque sotterranee e orientare gli interventi di risanamento, si possano utilizzare come riferimento i limiti PFAS previsti per le acque destinate al consumo umano dalla normativa europea e nazionale sulle acque potabili. Questi valori non diventano automaticamente CSC, ma costituiscono il principale riferimento sanitario disponibile.
Infine, il Ministero chiarisce che la disciplina delle bonifiche dei siti contaminati e quella del danno ambientale non si escludono a vicenda: possono operare in modo coordinato e coprono aspetti diversi della tutela ambientale.
Mase, Risposta prot. n. 212123 del 12-10-2026
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Interpello ex art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006 – richiesta parere in merito all’applicabilità delle procedure del titolo V parte quarta in caso di accertata presenza di sostanze perfluoroalchiliche nelle acque sotterranee.

