Mase, PFAS nelle acque sotterranee e procedure di bonifica

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sull’applicabilità delle procedure di bonifica in presenza di PFAS nelle acque sotterranee.

Il Ministero precisa che la disciplina prevista dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 può trovare applicazione anche in presenza di contaminazioni da PFAS, purché sia individuabile una sorgente specifica e localizzata.

L’assenza di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) espressamente previste per tali sostanze non rappresenta, infatti, un ostacolo all’attivazione delle procedure di bonifica, anche se attualmente non è possibile determinare in modo automatico le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) per i PFAS, perché la famiglia dei PFAS è estremamente eterogenea dal punto di vista chimico e tossicologico.

In via precauzionale, il Ministero ritiene che, per valutare la qualità delle acque sotterranee e orientare gli interventi di risanamento, si possano utilizzare come riferimento i limiti PFAS previsti per le acque destinate al consumo umano dalla normativa europea e nazionale sulle acque potabili. Questi valori non diventano automaticamente CSC, ma costituiscono il principale riferimento sanitario disponibile.

Infine, il Ministero chiarisce che la disciplina delle bonifiche dei siti contaminati e quella del danno ambientale non si escludono a vicenda: possono operare in modo coordinato e coprono aspetti diversi della tutela ambientale.


Mase, Risposta prot. n. 212123 del 12-10-2026

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Interpello ex art. 3 septies del  D.Lgs. 152/2006 – richiesta parere in merito all’applicabilità delle procedure del titolo V parte quarta in caso di accertata presenza di sostanze perfluoroalchiliche nelle acque sotterranee.

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