Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2026 la Legge 23 ottobre 2026, n. 196 (che converte il dl 154/2026), recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di imprese in stato di insolvenza.
La legge 196/2026, in vigore dal 27 ottobre 2026, converte il decreto 154/2026 (in vigore il 29 agosto 2026), che interviene sull’articolo 208 del dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) relativo alla disciplina delle garanzie finanziarie previste per le attività di gestione dei rifiuti e delle discariche, con particolare riferimento alle società in amministrazione straordinaria che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale.
La legge di conversione riformula l’art. 208, comma 11, lett. g) e nel primo periodo conferma la disciplina previgente: le garanzie finanziarie richieste per l’autorizzazione devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, mentre quelle relative alla gestione della discarica, comprensive della fase successiva alla chiusura, restano soggette all’art. 14 del d.lgs. n. 36/2003.
In particolare, la legge apporta le seguenti modifiche:
- sostituisce il titolo della norma da «di impianti di interesse strategico nazionale» a «di imprese in stato di insolvenza».;
- sopprime al comma 1, capoverso g), le parole: «che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,».
a tal riguardo, la norma, modificata in sede di conversione, sostituendo la lettera g) dell’articolo 208, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), prevede che:
- per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (Dl n. 347/2003, conv. dalla L. 39/2024) le garanzie finanziarie, comprese quelle riferite agli impianti di discarica (art. 14 dlgs 36/2003) possono essere prestate, per il periodo dell’amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche qualora l’autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore.
La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalità di escussione.
Resta fermo che, in ogni caso, nessuna attività di discarica può essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria.
Legge 23 ottobre 2026, n. 196
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuita’ operativa di impianti di interesse strategico nazionale. (GU Serie Generale n. 249 del 26-10-2026)
Testo coordinato del Decreto Legge 28 agosto 2026, n. 154
Testo del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 199 del 28 agosto 2026), coordinato con la legge di conversione 23 ottobre 2026, n. 196 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 2), recante: «Misure urgenti per assicurare la continuita’ operativa di imprese in stato di insolvenza.». (GU Serie Generale n. 249 del 26-10-2026)

