Mase, gestione dei rifiuti da operazioni di recupero

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chirimenti sulla gestione dei rifiuti derivanti da operazioni di recupero.

Quesito

L Provincia di Tarantoha chiede chiarimenti al Ministero sulla gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero, con particolare riferimento ai:

  • trattamenti successivi all’operazione R12,
  • agli scarti prodotti dalle operazioni R3 e R5,
  • materiali risultati non conformi nell’ambito nell’ambito del ciclo produttivo di cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter (End of Waste).

 Risposta Mase

Il Ministero richiamando il quadro normativo e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta, nonché del parere tecnico fornito dall’ISPRA, chiarisce quanto segue:

innanzitutto il Ministero chiarisce che gli scarti prodotti dagli impianti di recupero e i materiali che non raggiungono i requisiti di End of Waste non sono automaticamente destinati allo smaltimento.

In particolare, secondo il Ministero:

  • le attività successive a una fase R12 devono essere valutate dall’autorità competente caso per caso, verificando se costituiscano una prosecuzione del trattamento o una distinta operazione di recupero;
  • i rifiuti derivanti da operazioni R3 e R5 possono essere avviati a ulteriori recuperi presso impianti autorizzati, in quanto non esiste un divieto generale a inviare tali rifiuti a impianti terzi per ulteriori operazioni di recupero;
  • i materiali che non soddisfano i requisiti dell’art. 184-ter restano rifiuti, ma possono essere sottoposti a ulteriori trattamenti di recupero se correttamente classificati e gestiti. Solo quando il recupero non è praticabile si potrà procedere allo smaltimento, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e del principio di riduzione del conferimento in discarica.

Mase, risposta ad interpello del 19 ottobre 2026

Indicazioni in merito a interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152-2006 sulla gestione dei rifiuti decadenti da operazioni di recupero di cui all’allegato C, Parte Quarta, del medesimo decreto legislativo.

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