Cassazione penale, combustione illecita rifiuti pericolosi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29222/2025, si è pronunciata sulla fattispecie di reato di combustione illecita di rifiuti pericolosi affermando che costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante.

Ove l’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 256-bis d.lgs. 152/2006 abbia ad oggetto rifiuti pericolosi, essa costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante, in ragione della differenza «originaria» tra rifiuti pericolosi e non pericolosi in relazione alla presenza o meno di sostanze pericolose tout court (rifiuti pericolosi «assoluti») ovvero di sostanze pericolose in determinate concentrazioni (rifiuti «speculari» pericolosi), con conseguente esclusione della fattispecie di combustione illecita di rifiuti pericolosi dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen..

A tal riguardo, il Collegio esponeva che «il “nuovo” art. 256-bis, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 136 del 2013, come convertito con modifiche nella legge n. 6 del 2014, nel medesimo d.lgs., ha previsto due delitti nei primi due commi, ai quali vengono affiancati tre circostanze aggravanti al primo, al terzo* e al quarto comma».

Nella sentenza si evidenzia che, sistematicamente, il legislatore ha disciplinato riservando le ipotesi certamente circostanziali ai commi 3 e 4, e che, al comma 2, ha operato un rinvio sanzionatorio alle «stesse pene» previste dal comma 1: la declinazione al plurale apparirebbe quindi sintomatica della volontà di distinguere le due ipotesi criminose descritte nell’alveo del medesimo comma 1.

Inoltre, in riferimento ad analoghe previsioni ricorrenti nel d.lgs.152/2006 (artt. 256 e 257), sono sempre state considerate dalla giurisprudenza come fattispecie autonome quelle che distinguono la pena quando il fatto ha ad oggetto rifiuti pericolosi.


(*abrogato dal D.L. n. 116/2025, non ancora convertito, con decorrenza dal 09.08.2025)

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