Cassazione penale, configurabilità reato combustione illecita rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39162/2025, si è pronunciata sulla configurabilità del reato di combustione illecita di rifiuti, ex art. 256-bis dlgs 152/2006.

La Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è richiesta la previa contestazione delle contravvenzioni di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, essendo necessario esclusivamente che la condotta abbia ad oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato.

La disposizione di cui all’art. 256-bis d.lgs. 152/2006 citato non richiede, poi, per la configurabilità del reato di combustione illecita di rifiuti, la previa contestazione del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, non essendo configurata sulla base della presupposizione della contestazione di un altro precedente reato, ma richiede solo, per il perfezionamento della fattispecie, che la condotta abbia avuto a oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ossia, come osservato, senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni e cautele da osservarsi per la salvaguardia della salute e dell’ambiente, con la conseguente irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, della mancata contestazione di tale reato.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato alla pena di due anni di reclusione in relazione al reato di combustione illecita di rifiuti di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, quale committente e in concorso con due suoi dipendenti, appiccato l’incendio a rifiuti di polistirolo abbandonati o depositati in modo incontrollato su un terreno di sua proprietà.


Torna in alto