Cassazione penale, gestione illecita rifiuti e doveri del produttore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9208/2026, si è pronunciata sulla gestione illecita dei rifiuti e doveri del produttore nel conferimento a terzi.

La Corte di Cassazione, con la sentenza, torna su un principio ormai consolidato: il produttore del rifiuto risponde della gestione illecita quando conferisce i rifiuti a soggetti non autorizzati, anche solo per negligenza.

In tema di gestione di rifiuti, la condotta di chi effettua attività di raccolta o smaltimento senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni autorizzative integra il reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006.

In sintonia con il costante orientamento della Corte, è stato riaffermato il principio secondo cui colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.

Trattandosi, infatti, di contravvenzione, punibile anche a titolo di colpa, chi materialmente concorre nel reato di gestione illecita dei rifiuti di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, ponendo in essere una qualunque frazione della condotta tipica oppure agevolandone l’esecuzione, non può invocare l’ignoranza scusabile adducendo puramente e semplicemente la propria personale convinzione della liceità dell’attività altrui, essendo suo onere verificare l’effettivo possesso dell’autorizzazione da parte del gestore, non essendo al riguardo sufficienti le rassicurazioni verbali di quest’ultimo, né l’esibizione di un permesso scaduto e non rinnovato.

Inoltre, è stato ribadito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) non può essere applicata in caso di reiterato conferimento di rifiuti, configurandosi come condotta abituale ostativa all’istituto.


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