Cassazione penale, natura deposito incontrollato rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16354/2023, si è pronunciata sulla natura permanente o istantanea del deposito incontrollato di rifiuti, ai fini dell’individuazione del momento consumativo del reato.

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti può avere natura permanente, nel caso in cui l’attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l’anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l’intero disvalore della condotta, e, ai fini dell’individuazione della natura del reato è necessario tener conto delle circostanze del caso concreto.

Quando l’attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti abbia, per le concrete circostanze del caso, natura di reato permanente, detta permanenza cessa non solo quando termini la condotta tipica, ma anche nel momento in cui, per qualsiasi causa, la medesima venga interrotta.

Diversamente, il reato di abbandono di rifiuti è in genere istantaneo con effetti permanenti, ma può essere permanente se consiste in una reiterazione di condotte; in questo caso, comunque, la sua protrazione cessa nel momento in cui l’ultima condotta dismissiva si perfeziona

Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato prescritto il reato, in quanto erano ormai decorsi i cinque anni necessari – per il maturare della prescrizione – dalla perdita della disponibilità del sito dove si trovavano i rifiuti.


    Torna in alto