La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41677/2025, si è pronunciata sullo scarico in fognatura di acque reflue provenienti da attività di autolavaggio in assenza di autorizzazione.
In particolare, la Terza Sezione penale ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In caso di mancanza della prescritta autorizzazione unica ambientale (AUA), pur in assenza nel d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 di disposizioni sanzionatorie e di coordinamento con il regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è applicabile la sanzione prevista dall’art. 137, comma 1, del medesimo d.lgs.”.
L’autorizzazione unica ambientale (AUA), disciplinata dal d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, è un provvedimento, rilasciato a istanza di parte, che sostituisce, incorporandole in un unico titolo, diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore, oltre ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione ambientale che possono essere individuati da regioni e province autonome.
In assenza di un coordinamento normativo tra le disposizioni sanzionatorie previste dal d.lgs. n. 152 del 2006 e il regime semplificato introdotto dal d.P.R. n. 59 del 2013 occorre stabilire, sulla base di interpretazione non contrastante con il divieto di applicazione analogica della legge penale, se rientri nella sfera applicativa dell’art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 la mancanza dell’AUA quando la stessa, come nel caso in esame, sia obbligatoria.
Secondo la Corte, si può ritenere che il legislatore non abbia inteso creare un nuovo titolo, sostitutivo di quelli ordinari, ma abbia creato, per esigenze di semplificazione dei vari procedimenti mministrativi, un regime, prevalentemente procedurale, che consente, nella sostanza, di ottenere i provvedimenti già disciplinati, quanto ai requisiti di rilascio e contenuto dell’autorizzazione, dalle norme in materia di ambiente.
Tale conclusione trae ulteriore conferma dal contenuto dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. 59 del 2013, riguardante la procedura per il rilascio dell’AUA, laddove si richiamano nuovamente le normative sostanziali di settore e, in particolare, si prevede che la domanda per il rilascio dell’autorizzazione debba essere “corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all’art. 3, commi 1 e 2”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 137, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per avere, nella qualità di titolare di un autolavaggio, raccolto le acque reflue industriali di tale attività in tre pozzetti di decantazione e uno di ispezione ed effettuato lo scarico delle stesse direttamente nella rete fognaria.

