Chiarimenti su sanzioni e videosorveglianza abbandono rifiuti

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 59513/2025, fornisce chiarimenti sulle modifiche apportate dal D.L. 8 agosto 2025 n. 116 (sul contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti) al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Dl 116/2025 (decreto rifiuti), in vigore dal 9 agosto 2025 e in attesa di conversione, ha apportato modifiche a diverse norme in materia di rifiuti, in particolare, al codice dell’ambiente (dlgs 152/2006), al codice penale e al codice di procedura penale.

Inoltre, il decreto è intervenuto sul codice della strada (C.D.S.), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con modifiche agli artt. 15 e 201, per le quali il Ministero fornisce le seguenti indicazioni operative.

Modifica dell’art. 15 C.D.S.

La nuova lettera f), rispetto al testo previgente, non disciplina più il deposito di rifiuti o di materiali di qualsiasi specie sulla strada o sue pertinenze, ma sanziona la condotta riguardante l’imbrattamento o l’insudiciamento della strada o sue pertinenze con oggetti o materiali diversi e non classificabili come rifiuti quali, ad esempio vernici, liquidi, anche dispersi dai veicoli a causa di guasto o rottura ecc…

La nuova lettera f-bis), invece, disciplina le ipotesi di getto o deposito sulle strade o loro pertinenze di rifiuti di cui agli artt. 232-bis e 232-ter del d.lgs. 152/2006 (rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni quali, ad esempio, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare), dai veicoli in sosta o in movimento. La norma trova applicazione solo al di fuori dei casi di cui agli artt. 255, 255-bis e 256 del d.lgs. 152/2006.

Modifica dell’art. 201 C.D.S.

A differenza di quanto previsto nel comma 5-ter, che limita la possibilità di utilizzare la videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni ivi indicate solo in alcuni punti delle autostrade e delle strade extraurbane principali, il nuovo comma 5-quater consente l’utilizzazione delle immagini registrate dagli impianti installati su tutte le strade sia fuori sia nel centro abitato.

Qualora la violazione non sia stata immediatamente contestata, la notificazione del verbale può essere effettuata anche successivamente.

Infine, sottolinea il Ministero, analogamente a quanto previsto per l’accertamento delle violazioni indicate nel comma 5-ter dell’art. 201 C.D.S., anche l’utilizzo delle immagini degli impianti di videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni dell’art. 15 comma 1, lettera f-bis) C.D.S. è subordinato all’adozione del decreto previsto dal medesimo comma 5-ter, con il quale devono essere stabilite le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni relative alle violazioni accertate.


Ministero Interno, circolare del 10 settembre 2025, n. 59513

Decreto legge 8 agosto 2025, n. 116 recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

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