Consiglio di Stato, differenza tra rifiuti elettrici ed elettronici

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4549/2024, si è pronunciato sulla differenza tra rifiuti elettrici ed elettronici in relazione alla fattispecie della procedura semplificata in materia di spedizioni transfrontaliere.

La differenza tra rifiuti elettrici ed elettronici non è solo terminologica, dato che fra le apparecchiature elettriche e quelle elettroniche esiste una differenza tecnica di composizione, in particolare ai fini di un riciclaggio, per fatto notorio nel settore specifico, i dispositivi elettrici utilizzano fili di rame e alluminio per il flusso di corrente elettrica mentre i dispositivi elettronici utilizzano materiale semiconduttore.

In coerenza con questo dato tecnico, la normativa in materia distingue fra le due categorie. La direttiva RAEE 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 e la corrispondente normativa nazionale, d.lgs. 14 marzo 2014 n. 49, per parte loro parlano, sia nel testo originale inglese sia in quello italiano, di “electrical and electronic equipment”, ovvero di “apparecchiature elettriche, ed elettroniche”.

Di conseguenza, secondo il Consiglio di Stato, il carico di rifiuti in questione, contenendo sia rifiuti elettrici, sia rifiuti elettronici, non rientra nella fattispecie per la quale è applicabile la procedura semplificata, ovvero nella fattispecie dei soli rifiuti elettronici.

Anche la sentenza Corte di giustizia UE sez. I 21 giugno 2007 in C-259/05 esclude poi che ai rifiuti provenienti sia da apparecchiature elettriche, sia da apparecchiature elettroniche, si possa applicare la procedura semplificata come miscela di rifiuti, e ciò è coerente con il regolamento 1013/2006, che esclude dalla “lista verde” le mescolanze dei rifiuti suddetti.

Pertanto, il carico di rifiuti per cui è causa (elettrici ed elettronici) non è possibile assoggettare alla procedura semplificata anche sotto questo profilo.


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