Consiglio di Stato, rinnovo autorizzazione impianto rifiuti

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6884/2025, si è pronunciato sul rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto rifiuti alle imprese in possesso di certificazione ambientale.

L’articolo 209 cod. amb. rubricato “Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale” introduce un regime semplificato per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto, basato sull’autocertificazione dei requisiti da parte del gestore (co. 1).

Il regime è riservato alle imprese dotate di certificazione ambientale e, segnatamente, alle imprese iscritte al “registro EMAS” (Eco-Management and Audit Scheme), istituito e disciplinato dal regolamento 2009/1221/CE, l’accesso al quale è subordinato all’adesione volontaria a un modello europeo di eco-gestione e audit, oppure alle imprese certificate Uni En Iso 14001, ossia dotate di un certificato attestante l’adozione di un sistema di gestione ambientale conforme allo standard Iso 14001, fissato a livello internazionale (co. 1).

Per il Consigli di Stato, diversamente da quanto sostenuto dal Tar, l’art. 209, co. 4, cod. amb. non reca alcuna distinzione di trattamento tra ipotesi di cessazione “fisiologiche” e “patologiche” del presupposto legittimante, ma, all’esatto opposto, stabilisce l’ultrattività del titolo abilitativo fino a centottanta giorni dalla decadenza della certificazione ambientale «a qualsiasi titolo avvenuta».

Pertanto, qualsivoglia ipotesi di cessazione dell’efficacia della certificazione ambientale (sia essa costituita dall’iscrizione al registro EMAS o dalla certificazione Uni Es Iso 14001) non ha effetto caducante automatico sull’abilitazione ambientale, ma onera l’autorità di avvertire il gestore della sopravvenuta perdita del certificato, conferendogli uno spatium temporale pari a centottanta giorni per regolarizzare la propria posizione.


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